Art. 2.

      1. Le organizzazioni preposte alla realizzazione dei servizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, oltre a fornire garanzie di assoluta affidabilità gestionale, solidità economica e trasparenza atte ad assicurare la continuità e la qualità del servizio, devono documentare le seguenti caratteristiche di professionalità:

          a) presenza di una direzione sanitaria responsabile nell'organizzazione delle procedure della centrale di ascolto;

          b) presenza di un medico in servizio ventiquattro ore su ventiquattro presso la centrale di ascolto;

          c) dotazione di terminali periferici e di una centrale di ricezione-gestione provvista

 

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di idonea certificazione relativa ai requisiti di qualità di efficienza nonché di omologazione degli strumenti tecnologici alle norme dettate dal Ministro delle comunicazioni;

          d) presenza di personale tecnico qualificato dedicato alla costante funzionalità della centrale di ascolto e alla assistenza tecnica ai terminali periferici;

          e) terminali periferici, installati presso le abitazioni dei soggetti di cui all'articolo 1, dotati di sistema in «viva voce».